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martedì 21 novembre 2023

IA e diritto d’autore sul sito Treccani

 
Sul Magazine Treccani è uscito uno Speciale curato da Marco Brando e dedicato a Social network: il controllo dei contenuti tra censura e libertà di espressione. All’interno c’è anche un mio contributo, che si intitola Lo “stile” dell’intelligenza artificiale che censura il diritto d’autore ma in effetti è soprattutto una presentazione sintetica del rapporto tra sistemi generativi come ChatGPT e il diritto d’autore.
 
La questione è strutturale, nel senso che i sistemi generativi attuali si basano sull’elaborazione di raccolte molto ampie di testi scritti da esseri umani, e solo grazie a questa elaborazione possono scrivere testi “nuovi”. Questo modo di lavorare rappresenta una violazione del diritto d’autore? Secondo me, no – perché non c’è un rapporto diretto riconoscibile tra fonti e prodotti, e in fin dei conti le modalità di apprendimento usate dai sistemi generativi appaiono da questo punto di vista paragonabili a quelle usate dagli esseri umani. Personalmente, lavorando con ChatGPT e altri sistemi generativi, nelle risposte a richieste generiche non ho mai avuto l’impressione di stare leggendo i testi di uno specifico autore umano.
 
Un problema si crea però senz'altro nel caso di imitazioni dello stile di un autore specifico, cioè le situazioni in cui si chiede per esempio di presentare testi “nello stile di Gadda” (con risultati a volte non disprezzabili). Per la generazione di immagini, in effetti, la questione è centrale e ci sono state numerose rivendicazioni esplicite in proposito. Per le parole, tuttavia, anche le caratteristiche di uno “stile” linguistico specifico rimangono talmente generiche, e le restrizioni poste da una lingua talmente forti, che è difficile considerare la semplice imitazione di uno stile una violazione del diritto d’autore. A differenza dei segni lasciati da una matita o da un pennello, le parole di una lingua sono in sostanza mattoncini preesistenti che possono essere combinati in modi sì originali, ma sottoposti a molti vincoli grammaticali! Tuttavia, è ovvio che proprio la richiesta di scrivere “nello stile di” pone qualche complicazione.
 
In sintesi: c’è materia di riflessione per gli avvocati… ma anche per i linguisti.
 

sabato 29 dicembre 2012

Censura e diritto d’autore nella Cina medievale

 
Sempre dal libro di Twitchett di cui ho già parlato, è interessante vedere alcuni paralleli tra le pratiche della Cina medievale e quelle della Cina contemporanea. Un capitolo (beh, tre pagine: 60-62) di notevole interesse è dedicato per esempio al rapporto tra The state and printing. La sintesi dell’autore è che, di fronte a una “enormous proliferation” di libri a stampa, durante la dinastia Sung (oggi di solito chiamata “Song”: 960-1279) il governo cinese fece “constant efforts to regulate publication”. In particolare:
 
The state attempted to maintain its own monopoly in some categories of literature. Calendars and astronomical o astrological charts, whose possession had been forbidden to commoners in the law codes since the seventh century, but for which nevertheless there was a brisk demand, were in Sung times printed by government agencies and sold at fixed prices, heavy penalties being imposed on private printers. Collections of state documents and legal works printed by private publishers were also repeatedly forbidden, but the prohibitions proved ineffective. National histories were also a government monopoly and strict laws forbade their export to neighbouring states whose rulers might use them as a source of intelligence.
 
Tuttavia, questi divieti si rivelavano regolarmente inefficaci, così come lo erano quelli contro l’esportazione di libri o quelli che tentavano di regolare la stampa di manuali per gli esami imperiali (incluse le “miniature editions that could easily be smuggled into the examination halls”).
 
D’altro canto, altri tipi di libro erano “strictly censored”. Per esempio, i testi taoisti, buddisti e manichei non ortodossi, ma anche le opere politiche di critica al governo, o quelle che potevano presentare informazioni militari sensibili, soprattutto riguarda alla difesa dei confini. Il primo editto formale sulla censura risale al 1009, mentre nel 1090 “the court issued a full set of regulations on the printing and circulation of books”, che in teoria prevedeva uno stretto controllo dei manoscritti destinati alla stampa. Tra il 1195 e il 1201 queste regole “were codified in a set of laws which allowed censorship not only for unorthodox ideas, but even on the grounds of unacceptable style”. I certificati di autorizzazione potevano poi includere informazioni molto precise sul numero di parole di cui era composto il testo, il numero di blocchi da usare nella stampa e il prezzo di vendita al dettaglio. Le continuità con il presente non sembrano poche…
 
Dal punto di vista tecnico, il controllo statale era facilitato dal fatto che, almeno per alcune opere, gli editori lavoravano usando matrici di proprietà del governo, conservate presso archivi appositi. Ma d’altra parte, aggiungo io, probabilmente il controllo era poco efficace anche perché la stampa cinese non richiedeva le costose e ingombranti attrezzature richieste dalla stampa occidentale.
 
D’altra parte, secondo Twitchett “the official imprimatur gradually developed ino a concept of the author’s and publisher’s rights in a book… the first book including a claim to copyright under government protection was printed in Szechwan between 1190 and 1194”. Ecco la riproduzione relativa, con la traduzione di Twitchett (p. 63):

La prima dichiarazione di diritto di copia?

Simili al meccanismo dei privilegi europei, dichiarazioni del genere a volte tutelavano anche l’autore contro “unauthorized abridgements and alterations of his text”. Rimasero rare in età Song, ma “the primitive idea of copyright survived into the Mongol period, though probably without the forse of law”. Tuttavia:
 
Copyright proved impossible to enforce, and during the Ming (1368-1644) the very concept disappeared, together with the practice of reviewing books before granting permission to publish. It was not to appear in China again until 1910, and even since then its status has proved very unsure.
 
In effetti, come può constatare chiunque giri per un mercato cinese (non troppo dissimile da un mercato italiano di qualche anno fa, del resto), le direttive contro la contraffazione sembrano ancora oggi emanate più che applicate – anche per il mercato interno:

Avviso in un mercato di Shanghai
 

sabato 1 agosto 2009

Che cosa insegnare?

Grazie (più o meno) ai nuovi regolamenti dell'Università di Pisa, l'anno prossimo farò solo due corsi, entrambi nel secondo semestre. Da qui al febbraio 2010 c'è di mezzo l'eternità. Però, entro il 2 settembre devo inserire in linea i programmi dei nuovi corsi.

Vediamo un po'. Per il Laboratorio di Italiano scritto professionale penso di fare in sostanza la versione migliorata di quello che ho fatto quest'anno. Ci sono ore in più, e penso che saranno utilissime.

Per il corso di Linguaggio del Web della specialistica, invece, vorrei affrontare un argomento quasi del tutto nuovo: il diritto d'autore e la proprietà intellettuale. Visti in buona parte dall'angolazione linguistica, ovviamente, ma non solo.

Come bibliografia penso di inserire tutti i libri di Lessig liberamente disponibili sotto licenza CC. Di sicuro, The Future of Ideas e Remix.

La messa a punto del programma sarà uno dei lavori di agosto.
Creative Commons License
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